RegolamentoTitolo VIII

Art. 98

In vigore dal 11 ott 1924
L'Istituto di previdenza esamina la domanda e, accertata la esistenza del diritto all'assegno, provvede per la liquidazione, dandone avviso al richiedente e comunicazione alla Cassa nazionale nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa. Nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, l'Istituto ne dà avviso all'interessato, specificandone i motivi. Così pure, ove l'Istituto di previdenza sociale ritenga che il coniuge superstite non provvede convenientemente al mantenimento dei figli in età inferiore ai 15 anni e decida di corrispondere in tutto o in parte l'assegno direttamente a questi ultimi, deve comunicare tale decisione motivata al coniuge superstite ed eventualmente anche al legale rappresentante dei figli o alla persona che, in luogo del coniuge superstite, abbia cura di loro. Il ricorso al Comitato esecutivo della Cassa nazionale contro le decisioni dell'Istituto di previdenza sociale, nei casi preveduti nei commi precedenti, deve essere presentato con lettera raccomandata o con lettera di cui sia ritirata apposita ricevuta, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione stessa. Dopo la decisione del Comitato esecutivo ed entro otto giorni dalla notificazione di essa, gli interessati hanno facoltà di ricorrere alle Commissioni arbitrali competenti ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-98

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