RegolamentoTitolo X

Art. 119

In vigore dal 11 ott 1924
Il minore che abbia compiuto i 15 anni è considerato come maggiorenne per tutto il procedimento davanti le Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale. La Commissione, ove lo reputi conveniente, può ordinare che il minorenne sia assistito da chi legalmente lo rappresenta e, in mancanza di questo, dall'Istituto di patronato e di assistenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-119

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