RegolamentoTitolo X

Art. 118

In vigore dal 11 ott 1924
L'assicurato o gli aventi diritto, personalmente o a mezzo esclusivamente degli Istituti di patronato, i datori di lavoro e la Cassa nazionale o gli Istituti di previdenza hanno facoltà di presentare alla Commissione arbitrale di prima istanza ed alla Commissione centrale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, certificati, perizie, memorie illustrative ed altri documenti a sostegno delle loro ragioni. L'assicurato o i suoi aventi diritto, personalmente o esclusivamente a mezzo dell'Istituto di patronato, il datore di lavoro pure personalmente o a mezzo del suo rappresentante, e la Cassa nazionale o gli Istituti di previdenza, a mezzo dei loro rappresentanti, hanno facoltà di esporre verbalmente le loro ragioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-118

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