Regolamento›Titolo X
Art. 113
In vigore dal 11 ott 1924
L'usciere della Commissione arbitrale è posto sotto la sorveglianza del presidente della Commissione stessa.
Questi ha facoltà di ammonire l'usciere e di provocarne, secondo i casi, la pensione o la revoca.
La sospensione o la revoca è decretata dal procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale su proposta del presidente della Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-113