Art. 113
RegolamentoTitolo X

Art. 113

113 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
L'usciere della Commissione arbitrale è posto sotto la sorveglianza del presidente della Commissione stessa. Questi ha facoltà di ammonire l'usciere e di provocarne, secondo i casi, la pensione o la revoca. La sospensione o la revoca è decretata dal procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale su proposta del presidente della Commissione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-113