Regolamento›Titolo X
Art. 110
In vigore dal 11 ott 1924
L'eccezione d'incompetenza per territorio deve, a pena di decadenza, essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa. Su di essa decide, premessi gli accertamenti eventualmente necessari, la Commissione adita.
Contro tale decisione è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione di essa, alla Commissione centrale, che decide in via definitiva, determinando, in ogni caso, la Commissione competente.
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