RegolamentoTitolo X

Art. 108

In vigore dal 11 ott 1924
Entro etto giorni dalla notificazione della nomina ai singoli membri di ciascuna delle Commissioni di prima istanza, il giudice presidente convoca i membri stessi e riceve da ciascuno di essi la solenne promessa di «esercitare le rispettive funzioni, secondo il proprio intimo convincimento e con l'imparzialità e la fermezza che si convengono a persona proba e libera»; dichiara quindi costituita la Commissione. Allo stesso modo si procede alla costituzione della Commissione centrale mediante convocazione dei membri di essa, fatta dal magistrato presidente, entro quindici giorni dalla notificazione della nomina a ciascuno di essi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-108

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