RegolamentoTitolo X

Art. 121

In vigore dal 11 ott 1924
Se il ricusato non dichiari di astenersi, la Commissione, col concorso di un supplente designato dal presidente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente della Commissione di prima istanza spetta alla Corte di appello, udite le parti in Camera di consiglio: sulla ricusazione del presidente della Commissione centrale giudica, nello stesso modo, la Corte di cassazione del Regno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-121

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