Regolamento›Titolo X
Art. 120
In vigore dal 11 ott 1924
I componenti le singole Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale possono essere ricusati dalle parti:
a) se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia;
b) se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado;
c) se fra uno di loro o la moglie di lui o alcuno dei parenti e affini in linea retta e una delle parti si agiti, o siasi agitata nel biennio precedente, una lite civile o un processo penale;
d) se siano padroni o lavoranti di una delle parti, ovvero rappresentanti, o impiegati del padrone di una delle parti stesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-120