Regolamento›Titolo X
Art. 119
119 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Il minore che abbia compiuto i 15 anni è considerato come maggiorenne per tutto il procedimento davanti le Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale.
La Commissione, ove lo reputi conveniente, può ordinare che il minorenne sia assistito da chi legalmente lo rappresenta e, in mancanza di questo, dall'Istituto di patronato e di assistenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-119