Art. 96
RegolamentoTitolo VII

Art. 96

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In vigore dal 15 ago 1965
Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la condanna sia divenuta definitiva e per Il rimanente periodo della pena, è fatto a loro favore; in mancanza di moglie o figli minorenni la pensione è pagata alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento 6 fatto al titolare della pensione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-96