Regolamento›Titolo VII
Art. 96
96 / 154In vigore dal 15 ago 1965
Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la condanna sia divenuta definitiva e per Il rimanente periodo della pena, è fatto a loro favore; in mancanza di moglie o figli minorenni la pensione è pagata alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento 6 fatto al titolare della pensione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-96