Art. 77
RegolamentoTitolo VII

Art. 77

77 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
La domanda di liquidazione dev'essere trasmessa all'Istituto di previdenza sociale nella cui circoscrizione l'assicurato risiede. Quando la domanda non sia consegnata direttamente mediante ricevuta, deve essere trasmessa in piego postale raccomandato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-77