Art. 70
RegolamentoTitolo VI

Art. 70

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In vigore dal 11 ott 1924
La Cassa nazionale può conferire la propria rappresentanza alle Società di mutuo soccorso ed affidare ad esse, nei riguardi dei soci inscritti, tutte o parte delle attribuzioni dei propri uffici o degli uffici postali. La rappresentanza è conferita per decisione del Comitato esecutivo e con le norme generali e le garanzie stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa, il quale stabilisce la misura e le modalità del compenso da attribuirsi alle Società per tale servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-70