RegolamentoCapo III

Art. 200

In vigore dal 3 giu 1924
Non si può immettere in funzione un agente contabile, obbligato a prestar cauzione, se non abbia prima adempiuto a tale obbligo, salvo che il ministro competente, con una speciale autorizzazione, lo consenta, accordando all'agente una proroga per la prestazione della cauzione, che può estendersi a sei mesi dalla data dell'assunzione del servizio. Per gli atti con i quali si approvano le cauzioni, o si autorizza la riduzione, il trasporto o la cancellazione del vincolo si osservano le disposizioni dell' della legge 14 agosto 1862, n. 800.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-200

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 200 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo