Regolamento›Capo III
Art. 201
In vigore dal 3 giu 1924
Quando la Corte dei conti abbia condannato un agente contabile al pagamento di un debito, ed abbia autorizzata l'amministrazione a rivalersi sulla cauzione dal medesimo prestata, si procede all' alienazione ed all'incasso del prezzo ricavato, a cura del ministero o dell'amministrazione competente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-201