Regolamento›Capo IV
Art. 205
In vigore dal 3 giu 1924
A capo della tesoreria centrale è un tesoriere centrale e presso la stessa tesoreria vi è un controllore capo. Entrambi vengono immessi in funzione dal direttore generale del tesoro, previa ricognizione dei fondi esistenti nelle casse come è stabilito dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-205