RegolamentoCapo IV

Art. 207

In vigore dal 3 giu 1924
La tesoreria centrale deve avere due casse l'una corrente, l'altra di riserva. La cassa corrente è destinata al movimento giornaliero dei fondi per gli incassi e per i pagamenti ed in essa non può tenersi se non la somma che si presume necessaria al servizio della giornata. La cassa di riserva è destinata alla custodia dei fondi esuberanti al bisogno giornaliero e di ogni altro titolo e valore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-207

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Art. 207 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo