RegolamentoCapo IV

Art. 211

In vigore dal 3 giu 1924
Il capo della delegazione del tesoro esercita il riscontro su tutte le operazioni della sezione di tesoreria; ne controfirma le contabilità e le situazioni dopo di averle esaminate e trovate conformi ai risultati dei propri registri; sottoscrive le quietanze di entrate e le relative fatture di versamento, i vaglia, i buoni del tesoro ed ogni altro titolo rilasciato dalla sezione dì tesoreria; ammette a pagamento gli ordini delle contabilità speciali; autorizza la restituzione dei depositi provvisori e compie tutti gli altri incarichi a lui demandati dal presente regolamento e da speciali istruzioni. Il capo della delegazione provvede alla liquidazione delle rate di pensioni e altre spese fisse ed ordina il pagamento di esse e di quelle spese per le quali fosse a ciò autorizzato da regolamenti ed istruzioni speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-211

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Art. 211 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo