Regolamento›Capo IV
Art. 213
In vigore dal 2 feb 1982
Alla sicurezza della tesoreria centrale dello Stato, della Cassa speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato nonché al servizio di scorta per il trasporto dei segni monetari dello Stato si provvede con militari del Corpo della guardia di finanza o dell'Arma dei carabinieri. A tale scopo sono presi dal direttore generale del tesoro gli opportuni accordi con le competenti autorità.
Nel caso che il governo credesse necessario di provvedere analogamente per le sezioni di tesoreria, salvo gli obblighi contrattuali assunti al riguardo dall'istituto incaricato del servizio, gli opportuni concerti con l'autorità militare competente sono presi dal capo della delegazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-213