RegolamentoCapo IV

Art. 215

In vigore dal 3 giu 1924
Le verifiche delle casse della tesoreria centrale devono eseguirsi almeno una volta all'anno dagli ispettori del tesoro col concorso del tesoriere centrale, del controllore capo e del detentore della terza chiave della cassa di riserva. Possono anche aver luogo delle verificazioni straordinarie ogniqualvolta il direttore generale del tesoro lo creda opportuno. Del processo verbale compilato nell'eseguire la verificazione, un esemplare è lasciato al tesoriere, un altro al controllore capo, un terzo all'ispettore del tesoro ed un quarto viene trasmesso alla direzione generale del tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-215

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Art. 215 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo