Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 219
In vigore dal 3 giu 1924
Le entrate dello Stato sono costituite di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, decreti, regolamenti, o altri titoli.
Tutte le entrate dello Stato debbono essere inscritte nel bilancio di previsione. Per quelle, tuttavia, che non sieno in esso previste rimane impregiudicato il diritto dello Stato a riscuoterle e fermo il dovere, da parte delle competenti amministrazioni e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne l'accertamento e la riscossione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-219