RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 223

In vigore dal 3 giu 1924
La riscossione delle entrate autorizzate colla legge del bilancio dev'essere fatta per mezzo degli agenti designati dalle relative leggi e dai regolamenti e nei modi e colle forme in essi prescritti. Le entrate amministrate dalla direzione generale del tesoro si riscuotono a cura delle intendenze di finanza per mezzo delle sezioni di tesoreria, tranne quelle che per speciali istruzioni vengono, a cura della direzione generale suddetta, riscosse dalla tesoreria centrale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-223

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Art. 223 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo