RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 225

In vigore dal 6 ott 1976
Le entrate dello Stato si riscuotono, di regola, in contanti. Nessun titolo di credito può essere ricevuto in conto dei debiti verso lo Stato, eccettuati i titoli previsti dal successivo . Gli agenti della riscossione che accettino titoli di credito non previsti dal citato sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo illegalmente ricevuto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-225

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Art. 225 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo