Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 225
434 / 664In vigore dal 6 ott 1976
Le entrate dello Stato si riscuotono, di regola, in contanti.
Nessun titolo di credito può essere ricevuto in conto dei debiti verso lo Stato, eccettuati i titoli previsti dal successivo .
Gli agenti della riscossione che accettino titoli di credito non previsti dal citato sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo illegalmente ricevuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-225