Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 220
In vigore dal 3 giu 1924
La classificazione di tutte le entrate dello Stato previste nel bilancio, l'assegnazione di esse alle diverse amministrazioni centrali che sotto la propria responsabilità debbono curarne l'accertamento e la riscossione, e la imputazione dei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione, sono stabilite col quadro di classificazione annuale delle entrate che si compila dalla ragioneria generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-220