RegolamentoCapo IV

Art. 216

In vigore dal 3 giu 1924
Le verifiche delle casse delle sezioni di tesoreria che vengano ordinate dalla direzione generale del tesoro, sono eseguite dagli ispettori del tesoro o da altri funzionari incaricati dal direttore generale del tesoro in concorso del direttore dello stabilimento, del capo della sezione di tesoreria e del capo della delegazione e limitate ai valori di pertinenza della cassa depositi e prestiti ed agli altri effetti pubblici o valori, in deposito provvisorio, da restituirsi nell'identica specie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-216

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Art. 216 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo