RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 221

In vigore dal 3 giu 1924
Tutte le entrate dello Stato passano per i seguenti stadi: accertamento; riscossione; versamento. Questi tre stadi per talune entrate possono essere simultanei.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-221

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Art. 221 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo