Regolamento›Capo IV
Art. 217
In vigore dal 3 giu 1924
In ogni ufficio di riscossione, ove non sia diversamente disposto, dev'esservi una sola cassa per raccogliere tutte le somme a qualunque titolo riscosse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-217