RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 226

In vigore dal 3 giu 1924
Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. I versamenti si fanno per conto di ciascuna amministrazione e con l'imputazione al bilancio stabilita nel quadro di classificazione di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-226

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 226 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo