Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 226
435 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
I versamenti si fanno per conto di ciascuna amministrazione e con l'imputazione al bilancio stabilita nel quadro di classificazione di cui all' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-226