RegolamentoCapo IV

Art. 209

In vigore dal 3 giu 1924
Nella cassa di riserva si tiene racchiuso il relativo registro d'entrata e d'uscita. Un esemplare di tale registro è tenuto da ciascuno dei funzionari che custodiscono una delle chiavi della cassa. Ogni introduzione od estrazione di valori deve eseguirsi coll'intervento di chi tiene le chiavi della cassa, allibrarsi in tutti gli esemplari del registro specificatamente per ogni specie di valute, effetti e valori e convalidarsi con la sottoscrizione degli intervenuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-209

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Art. 209 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo