RegolamentoCapo III

Art. 198

In vigore dal 3 giu 1924
Con decreti Reali da emanarsi su proposta del ministro delle finanze, di concerto con gli altri ministri interessati, sentiti il consiglio di Stato e la Corte dei conti, possono disporsi le eventuali cautele a cui debba essere sottoposta la gestione degli agenti contabili.
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Art. 198 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo