RegolamentoCapo II

Art. 195

In vigore dal 3 giu 1924
Le istanze per dichiarazione di responsabilità dei funzionari di cui agli della legge vengono promosse dal procuratore generale presso la Corte dei conti in base agli elementi e documenti che gli sono comunicati dalle rispettive amministrazioni, od anche quando la responsabilità emerga dallo esame dei conti, da fatti o da documenti sottoposti in qualunque modo al riscontro preventivo, al sindacato, al giudizio, o alla vigilanza della Corte medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-195

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