RegolamentoCapo III

Art. 199

In vigore dal 3 giu 1924
Nei casi in cui debbansi prestare cauzioni, queste devono essere costituite mediante vincolo su certificati nominativi di debiti dello Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente al tempo in cui dev'essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore. Possono anche essere date mediante depositi alla Cassa depositi e prestiti, in numerario o in titoli al portatore dei debiti sopraindicati. La cauzione può essere data con ipoteca sopra beni immobili quando ciò sia consentito da speciali disposizioni regolamentari. Le cauzioni possono altresì, nei casi in cui il ministro delle finanze lo ravvisi opportuno anche nell'interesse della pubblica amministrazione, essere fornite mediante obbligazioni formali rilasciate a favore dello Stato da speciali istituti di credito di notoria solidità, e che abbiano assicurato con materiale garanzia i mezzi per corrispondere agli impegni che assumono col rilascio delle dette obbligazioni.
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Art. 199 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo