RegolamentoCapo III

Art. 197

In vigore dal 3 giu 1924
Qualora a norma del comma terzo dell' della legge o di speciali leggi o regolamenti sia richiesta la prestazione della cauzione e non sia stabilito in quale misura ed in qual modo debba essere prestata, ciò sarà determinato, sentito il consiglio di Stato, con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro competente, di concerto con quello delle finanze, e da registrarsi alla Corte dei conti.
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Art. 197 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo