RegolamentoCapo II

Art. 196

In vigore dal 3 giu 1924
Nei casi i di responsabilità dei funzionari, i ministri da cui essi dipendono possono adottare tutti i provvedimenti amministrativi di loro competenza consentiti dalle leggi e dai regolamenti organici, indipendentemente e senza pregiudizio del procedimento giudiziario dinanzi alla Corte dei conti, e qualunque possa essere il risultato del procedimento stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-196

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Art. 196 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo