Titolo II
Art. 23
In vigore dal 22 giu 2022
Il direttore generale del tesoro sovrintende al servizio di tesoreria dello Stato, provvede al movimento di fondi ed eseguisce le operazioni finanziarie di tesoreria che gli sono ordinate dal ministro delle finanze.
Note all'articolo
- Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-23