Titolo I

Art. 20

In vigore dal 25 apr 1933
Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l'amministrazione non abbia seguito il parere del consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo addotte dall'amministrazione.

Note all'articolo

  • La L. 3 aprile 1933, n. 255 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "La comunicazione prevista dall'art. 20 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sara' fatta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed al Parlamento".

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-20

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Art. 20 Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo