Titolo I

Art. 18

In vigore dal 23 nov 1923
I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere la indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata, nelle forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli enti o ai funzionari cui spetta ordinare il pagamento, salvo il disposto del secondo comma dell' del presente decreto, riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-18

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Art. 18 Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo