Titolo I

Art. 13

In vigore dal 23 nov 1923
Deve essere nuovamente sentito il consiglio di Stato, prima di rescindere o variare un contratto per causa in esso non prevista, se il contratto stesso venne già sottoposto all'esame di detto consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-13

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