Titolo I
Art. 13
13 / 102In vigore dal 23 nov 1923
Deve essere nuovamente sentito il consiglio di Stato, prima di rescindere o variare un contratto per causa in esso non prevista, se il contratto stesso venne già sottoposto all'esame di detto consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-13