Titolo I
Art. 16
In vigore dal 23 nov 1923
I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento.
I processi verbali, di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono parimenti formati da quest'ultimo funzionario.
I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico.
I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici pubblico o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto.
Il deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto d'incanto pel motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale d'asta o di licitazione privata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-16