Titolo I
Art. 21
In vigore dal 23 nov 1923
L'alienazione degli immobili dello Stato, quando non sia regolata, per determinate categorie di beni, da leggi speciali, deve essere autorizzata, caso per caso, con particolari provvedimenti legislativi.
Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti per quanto concerne l'alienazione delle navi dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-21