Titolo II
Art. 25
In vigore dal 23 nov 1923
La ragioneria generale, sulle proposte e sugli elementi che i singoli ministeri devono trasmettere a quello delle finanze, predispone il progetto del bilancio di previsione, i provvedimenti di variazioni al bilancio ed il rendiconto generale consuntivo da presentare al Parlamento.
Prepara inoltre le situazioni finanziarie, per le quali tiene conto anche dei vari provvedimenti che in esse comunque influiscono e che debbono essere comunicati dai rispettivi ministeri, pel tramite dei direttori capi delle ragionerie centrali, al ministro delle finanze per il preventivo esame e consenso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-25