Titolo II

Art. 26

In vigore dal 23 nov 1923
I direttori capi di ragioneria delle amministrazioni centrali sono nominati dal ministro delle finanze, di concerto con i singoli ministri, sulla proposta del ragioniere generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-26

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Art. 26 Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo