Titolo II

Art. 24

In vigore dal 23 nov 1923
La ragioneria generale dello Stato riassume i risultati dei conti delle entrate accertate, riscosse e versate e delle spese impegnate e pagate; riassume altresì le modificazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato. Le ragionerie delle amministrazioni centrali devono tenere le loro scritture nelle forme prescritte dalla ragioneria generale e trasmettere alla medesima i conti periodici e tutti gli altri elementi e notizie che le possono occorrere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 24 Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo