Titolo II
Art. 27
In vigore dal 23 nov 1923
Le ragionerie centrali osservano e vigilano perché siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal ministero delle finanze:
a) per la conservazione del patrimonio dello Stato;
b) per l'esatto accertamento delle entrate;
c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio.
I direttori capi delle ragionerie riferiscono al ministro delle finanze, pel tramite della ragioneria generale, sulle questioni di maggiore importanza e su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specie per quanto concerne l'andamento degli impegni di spesa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-27