Art. 27
Titolo II

Art. 27

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In vigore dal 23 nov 1923
Le ragionerie centrali osservano e vigilano perché siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal ministero delle finanze: a) per la conservazione del patrimonio dello Stato; b) per l'esatto accertamento delle entrate; c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio. I direttori capi delle ragionerie riferiscono al ministro delle finanze, pel tramite della ragioneria generale, sulle questioni di maggiore importanza e su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specie per quanto concerne l'andamento degli impegni di spesa.
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