Titolo II
Art. 28
In vigore dal 23 nov 1923
Le ragionerie delle amministrazioni centrali compilano gli schemi degli stati di previsione della entrata e della spesa ed il rendiconto consuntivo, da trasmettersi al ministro delle finanze, e adempiono ogni altro incarico loro affidato dai singoli ministri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-28