RegolamentoTitolo I

Art. 14

In vigore dal 1 gen 1956
I divieti stabiliti nell'ultima parte dell' non si applicano nel caso di pesci che abbiano servito alla fecondazione artificiale da parte degli stabilimenti governativi di piscicoltura o di stabilimenti privati che siano, a loro richiesta, indicati in apposito elenco tenuto presso l'Amministrazione provinciale, a condizione che si assoggettino ad indagini ed ispezioni dell'Amministrazione provinciale ed osservino le cautele da questa prescritte. Per il commercio dei prodotti della pesca derivanti da acque private non collegate con le pubbliche, sono ammesse, nei periodi di divieto previsti dall'ultima parte dell', a dare la prova contraria indicata dall'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, coloro che siano inseriti, a loro richiesta, in apposito elenco tenuto presso l'Amministrazione provinciale, e si assoggettino a indagini ed ispezioni della stessa ed osservino le cautele da essa prescritte.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-14

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